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19 Maggio 2016

State of MindLa cassazione boccia i counselor: il counseling è degli psicologi

State of Mind

Una buona notizia per gli psicologi. Il 15 marzo 2016 la Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso di una donna di Ravenna, già condannata dal Tribunale e in Appello, per aver ‘esercitato abusivam...

Una buona notizia per gli psicologi. Il 15 marzo 2016 la Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso di una donna di Ravenna, già condannata dal Tribunale e in Appello, per aver ‘esercitato abusivamente la professione di psicologo‘ auto-qualificandosi come ‘psicosomatista di impresa‘. Qualifica a suo modo geniale.

Dice la sentenza che i clienti della donna ‘a causa di disturbi di natura psicologica ottenevano sulla base di sedute fondate sul dialogo, una guida comportante l’indicazione dei rimedi volti alla prevenzione del disagio e/o guarigione del paziente’. Ovvero prestazioni professionali di psicologia clinica, il che è non legalmente possibile. La donna, già condannata in precedenza, aveva fatto ricorso sostenendo di offrire counseling psicologico a suo dire sottratto alla competenza dell’ordine e che quindi poteva essere liberamente esercitato.

Nella sentenza la Corte accetta la tesi che non solo la psicoterapia ma anche l’attività di counseling psicologico sia esclusiva dello psicologo iscritto all’Albo. Inoltre la Corte non solo proibisce, ma addirittura punisce chi da non-psicologo tenti di esercitare counseling, non riconoscendo alla ‘psicosomatista di impresa‘ di Ravenna la ‘non punibilità per particolare tenuità del fatto‘.

Al contrario la sentenza afferma che:

I giudici di merito hanno concordemente descritto modalità del fatto tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di una attività professionale posta in essere da persona con competenze specifiche e regolarmente abilitata, sicché appare preclusa ogni possibile valutazione delle condotte contestate nel senso di una loro particolare tenuità.

Un commento: la sentenza della Cassazione ribadisce in Italia, nel bene e nel male, il ruolo di controllo degli ordini e il valore legale delle lauree sul mercato del lavoro.Questa sentenza che difende il lavoro degli psicologi è possibile in una legislazione -come quella italiana- che regolamenta il mercato del lavoro in base a nozioni derivate dal diritto romano, ovvero alla difesa dei ruoli lavorativi regolati dalla legge. In altri paesi, più legati alla common law inglese a sua volta derivata dal diritto consuetudinario germanico, lauree e ordini –quando ci sono- non danno diritto a nessun tipo di protezione di mercato, valendo solo come titoli di merito e non di accesso a una professione. Sta poi al cliente decidere se preferisce servirsi di uno psicologo, di un filosofo o di una psicosomatista per avere del counseling.

Trascriviamo questi pensieri senza giudicare quale sistema sia il migliore ma solo prendendo atto che si tratta di tradizioni differenti, pragmatica quella anglo-germanica e legalitaria quella latina. Ci preme però informare e magari chiarire un po’ le idee a qualcuno. Chi?

Per esempio coloro che sono odiatori del libero mercato, favorevoli al controllo sul mercato degli ordini e del valore legale delle lauree e al contempo predicatori dell’emigrazione in massa in paesi dove la legislazione invece regala maggiori libertà legali a filosofi, assistenti sociali, infermieri e curatori che vogliano esercitare non solo il counseling ma anche la psicoterapia. Ci rendiamo conto che la nostra invettiva è vaga e generica. Ce la prendiamo con interlocutori generici, non abbiamo nomi ben definiti. Tuttavia questa confusa convivenza di opzioni incoerenti ci pare un fenomeno non raramente osservabile…

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cassazionepsicologiapsicologosentenza
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